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    SALVIAMO LE RADIO TV LOCALI SENZA INUTILI POLEMICHE.

    COMUNICATO STAMPA

    SALVIAMO LE RADIO TV LOCALI SENZA INUTILI POLEMICHE. La risposta del Governatore Zaia alla interrogazione del senatore Giovanni Endrizzi, il quale chiedeva d’intervenire per il salvataggio delle emittenti televisive venete fuori dalla graduatoria per l’assegnazione della “capacità trasmissiva”, pur condividendo il racconto sul penalizzante quadro normativo statale, non giustifica il fatto che vengano soppresse centinaia di aziende editoriali nel Veneto e nel resto d’Italia con gravi conseguenze per l’occupazione.

    Invece di inutili polemiche sarebbe più opportuno che Zaia per il Veneto e gli altri governatori per il resto d’Italia intervengano sul Governo per modificare le disposizioni di legge 27 dicembre 2017, n. 205 e D.P.R. 146/17 accogliendo gli emendamenti REA al decreto Milleproroghe, AS 3431, D.L. 30 12 21, n. 228 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

    Gli emendamenti proposti dalla REA – Radiotelevisioni Europee Associate si prefiggono d’intervenire urgentemente sulla normativa in vigore, che se attuata senza modifiche, data la perentoria scadenza alla televisione del DVB-T al T2:
    • ben 25-40 milioni di televisori domestici verrebbero oscurati;
    • centinaia emittenti televisive locali verrebbero chiuse;
    • si perderebbero oltre 3000 posti di lavoro, di cui 700 giornalisti
    Pertanto, Parlamento, Governo e Regioni bene farebbero ad accogliere le modifiche al quadro normativo con le seguenti motivazioni di merito:
    1. mancanza delle frequenze necessarie per consentire la prosecuzione dell’attività editoriale svolta incessantemente da 46 anni dalle locali grazie alla sentenza della Corte 28 luglio 1976, n. 202. Basterebbe che Mise e AGCOM, d’accordo tra loro, concedessero alle locali il mux n. 12* per evitare un disastro occupazionale annunciato (art. 14 quater)

    2. difficoltà economica delle emittenti per gli elevati costi d’affitto della capacità trasmissiva necessaria a diffondere i programmi con il nuovo standard DVB-T2. Trattasi mediamente di euro 70 mila euro annuali + IVA + oneri accessori. Sono affitti insostenibili imposti senza regole dai nuovi monopolisti RAI e Ei Towers per ragioni di business piuttosto che di servizio d’interesse generale (art. 14 bis)

    3. per la discriminatoria ripartizione del “fondo per il pluralismo dell’informazione e nuove tecnologie” (DPR 146/17) che assegna l’80,75% dei contributi statali a un ristrettissimo numero di emittenti che in sette anni ha incassato circa 770 milioni di euro lasciando sul lastrico le rimanenti 1.450 emittenti del settore; (art. 14 ter 14 bis)
    Roma, 18 01 2022

    EMENDAMENTI PROPOSTI

    AC 3431 Conversione in legge del D.L. 30 12 2021, n. 228 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi
    Art. 14 bis

    (Bipartizione del Fondo per il pluralismo dell’informazione e altre misure di sostegno alle emittenti televisive locali)
    1. È stornato l’importo fino a 25 milioni di euro dal fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione di cui all’articolo 1 della legge n. 198/2016 da destinare ai FSMA televisivi locali commerciali e comunitari i cui ricavi siano non superiore a 500 mila euro privo di televendite.
    2. All’articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
    – sostituire la lettera a) con la seguente : ”a) il 70 per cento è destinato alle emittenti televisive locali (FSMA), di cui il 15 per cento è destinato alle emittenti comunitarie in parti uguali, fatta salva la possibilità di partecipare alla ripartizione prevista per le emittenti commerciali. Il restante 55 per cento è ripartito alle emittenti commerciali in proporzione alla forza lavoro in organico assunta da ciascuna impresa con qualifiche attinenti la programmazione televisiva e l’informazione”.
    – alla lettera b), sostituire le parole: ”15 per cento” con le parole ”30 per cento”.
    3. Al Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono abrogati:
    – l’articolo 4;
    – i commi 1 e 2 dell’articolo 7.
    4. All’articolo 38, comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, aggiungere il periodo: ”le emittenti televisive locali fornitori di servizi media audiovisivi FSMA a carattere comunitario non possono superare il 10% del tempo dedicato alla pubblicità”.
    5. Nei bandi pubblici è soppresso il requisito dal dato di ascolto che non sia certificato dalla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, articolo 1, comma 3, lettera b, punto 11.
    6. Gli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari ricevono dagli operatori di rete una capacità trasmissiva annuale in franchigia di Mbit/s 1,5 il cui costo di affitto sarà a carico del fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione di cui all’articolo 1 della legge n. 198/2016 secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico preventivamente sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative intendendosi per tali le associazioni che abbiano almeno il 10 per cento degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel Libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

    7. All’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente: ”2-sexies. Le imprese radiofoniche e televisive che svolgono attività di informazione d’interesse generale sia in ambito locale che in ambito nazionale hanno gli stessi e pari diritti di accesso alle provvidenze riservate all’editoria di cui alla presente legge. Le eventuali domande oggetto di controversie, pendenti presso l’amministrazione al 31 ottobre 2021, si considerano positivamente risolte con la tombale approvazione”.».

    Art. 14 ter
    (Delega al Governo per istituzione Tavolo problematiche emittenza locale e nazionale)
    1. Ai fini di un coordinamento tecnico-sindacale per la modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, ”Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti
    beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali” e della tabella di marcia per della transizione della televisione digitale dal DBV-T al T2 con compressione finale HEVC, affinché sia attenuato l’impatto con le problematiche esistenziali dell’emittenza locale, dell’occupazione e dell’interesse generale dell’utenza, è demandata al Governo la costituzione di un Tavolo tecnico di lavoro specifico con la partecipazione degli operatori nazionali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative intendendosi per tali le associazioni che abbiano almeno il 10 per cento degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel Libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».
    Art. 14 quater
    (Innovazione tecnologica e altre misure di sostegno alle emittenti televisive locali)
    1. All’articolo 1, comma 1032, legge 27 dicembre 2017, n. 205, sostituire le parole «, dal lº gennaio 2020 al 30 giugno 2022» con le parole «dal lº gennaio al 31 dicembre 2022 e comunque non prima della data di attuatone del DVB T2 con codifica HEVC direttamente correlata ai relativi bandi di assegnazione della capacità trasmissiva e attuazione della nuova pianificazione numerica sul telecomando LCN».
    2. All’articolo 1, comma 1028, legge 27 dicembre 2017, n. 205, sostituire le parole «1º luglio 2022» con le parole «dalla data di attuazione dello standard DVB-T2 codifica HVEC».
    3. Nel periodo di transizione dal DVB-T al T2 codifica HEVC, per assicurare all’emittenza locale il regolare proseguimento dell’esercizio e servizio all’utenza è assegnata una frequenza aggiuntiva coordinata a quelle previste dalla pianificazione di primo e secondo livello.
    4. Per evitare fenomeni di accaparramento, la capacità trasmissiva assegnata agli FSMA locali, è equamente ripartita fra i concorrenti fino al minimo tecnico per trasmettere un programma con modalità SD (Standard Definition). La eventuale capacità trasmissiva in esubero è assegnata mediante bando ministeriale.
    5. Per sopperire alla carenza di frequenze destinate allo sviluppo della Radio Digitale DAB (Digital Audio Broadcasting) in tutto il territorio nazionale inserire il canale 13 della banda VHF nel Piano di Assegnazione delle Frequenze.
    6. Gli Operatori di rete nazionali e locali hanno l’obbligo di ospitare sulle reti del DVB-T2 i Fornitori di Contenuti Media Audiovisivi (FSMA) locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) a condizioni eque e trasparenti secondo specifica normativa da emanare in concomitanza della transizione digitale DVB-T2 cura dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

    Inoltrato da Gerardo Tedesco Antennatre Angri

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