«In riferimento alla questione delle fatture GoRi. Spa richiedenti adeguamenti tariffari ante 2012 ritengo, rispetto a quanto affermato dalla rete dei Sindaci e dunque riportato nel modello per la richiesta di storno delle partite ante 2009 ritenute prescritte ed al ricalcolo in base alle singole annualità, che la delibera del commissario straordinario dell’ente d’ambito n. 43 del 30/06/2014, sia del tutto illegittima, dovendosi ritenere applicabile alla fattispecie il principio di irretroattività dell’azione amministrativa, espressione dell’esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici e che il principio di legalità vieta assolutamente di incidere unilateralmente con effetto retroattivo sulle situazione soggettive del privato.
Fatta questa premessa, ritengo inoltre che il comune di Angri, dal canto suo, dovrebbe impugnare la delibera autonomamente, chiedendone la sospensione degli effetti sui contribuenti senza assicurare la certezza dell’esito positivo del giudizio».
Alfonso Scoppa