“A brigante, brigante e mezzo!” era il motto di Sandro Pertini durante la Resistenza (citato spesso dal dott. Giovanni Iovino, leader storico dei socialisti locali); mi è tornato in mente, dopo l’accusa di “brigantaggio informativo” lanciata ai giornalisti angresi dal Consigliere di maggioranza Marcello Ferrara.
Ad Angri esercitare la libertà di stampa e la libertà di opinione non è più un diritto costituzionalmente garantito; dà, invece, il diritto a qualcuno di chiamarti brigante, senza che senta neppure il dovere civico e la responsabilità politica di entrare nel merito degli articoli e, soprattutto, di dimostrare in che cosa essi siano, oggettivamente e faziosamente, sbagliati.
Allora, insieme al nostro gruppo di lavoro, abbiamo deciso di non subire passivamente le accuse e le offese, ma (parafrasando il motto pertiniano) di aggiungere “a brigante, brigante e mezzo” e di essere noi stessi a rilanciare e a dare dimostrazione (se ce ne fosse ancora bisogno) della serietà del nostro lavoro.
L’Amministrazione non risponde in merito all’articolo pubblicato il mese scorso a pag. 17 con il titolo “Una Giunta fuorilegge”? Noi ritorniamo sull’argomento, diamo altre informazioni ed offriamo qualche ulteriore spunto di riflessione a tutti. L’articolo in oggetto segnalava che, in base alla normativa vigente, l’Avvocato del Comune deve esercitare solo e soltanto l’attività legale, senza assolutamente svolgere “gestione amministrativa” e che, di conseguenza, non era possibile istituire, come ha fatto la Giunta Mauri, un settore denominato “Avvocatura civica”, a cui sono stati assegnati, oltretutto, anche l’Ufficio Patrimonio e l’Ufficio Casa. Ma questa è la teoria dell’ultimo giornalista di provincia o è la posizione unanime (che siamo in grado di dimostrare) di dottrina, giurisprudenza, Consiglio Nazionale Forense (l’organismo di rappresentanza istituzionale degli Avvocati, al quale, per legge, sono demandati poteri di giurisdizione e amministrazione) e singoli Consigli dell’Ordine degli Avvocati?
Il nostro gruppo di lavoro ha verificato, ad esempio, che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ha approvato, il 16 novembre del 2004, un articolato ed inequivocabile “Regolamento degli Uffici Legali degli Enti Pubblici”, che al professionista dipendente vieta “attività che implicano lo svolgimento di mansioni di carattere amministrativo e comunque tali da non comportare assistenza legale propriamente detta”.
Il Consiglio Nazionale Forense ha formulato, a sua volta, numerosi e concordanti pareri in materia, in alcuni casi ancor più restrittivi: il n. 36 del 29/5/06 (per l’ufficio legale è esclusa ogni altra attività, ancorché qualificabile come “ legale”); il n. 53 del 30/5/ 2007; il n. 72 del 16/7/2008 (per l’avvocato, addetto all’ufficio legale, deve essere esclusa “ ogni attività di gestione”); il n. 145 del 27/10/2008, recepito dalla sentenza n. 18359/2009 delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (il simultaneo svolgimento di attività legale e amministrativa è vietato perché incide sull’autonomia e l’indipendenza); il n. 32 del 23 luglio 2009 (l’avvocato deve essere adibito esclusivamente all’ufficio legale, senza commistioni con funzioni e mansioni di altro tipo); il n. 87 del 21/9/2011.
L’Amministrazione può anche non risponderci, ma il permanere di questa situazione illegale rende, comunque, illegittimi tutti gli atti posti in essere dal Caposettore dell’U.O.C. “Avvocatura civica” e rischia di far depennare dall’elenco speciale degli Avvocati dipendenti pubblici l’Avvocato del Comune (il quale non potrà più difendere l’Ente), ma, soprattutto, di far decadere tutti gli incarichi in corso, i quali, poi, dovranno essere riassegnati, con aggravio di spesa, ad avvocati esterni. Allora, egregi amministratori, per quanto tempo ancora continuerete a fare gli struzzi e a far finta di niente?